(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
               Siciliana n. 39 del 19 settembre 2014) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Visto l'articolo 14, primo comma, lettera p), dello  Statuto  della
Regione siciliana; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto l'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6, recante «Disposizioni programmatiche e  correttive  per  l'anno
2009», con il quale si e' disposto  che  «Fino  all'emanazione  della
normativa regionale in materia di valutazione  ambientale  strategica
(VAS), la Giunta regionale con  propria  deliberazione  definisce  il
modello  metodologico  procedurale  della  valutazione  di  piani   e
programmi ai sensi del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4»; 
  Visto il decreto  legislativo  29  giugno  2010,  n.  128,  recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, recante norme in materia ambientale, a  norma  dell'articolo  12
della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
  Visto l'articolo 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012,
n. 26, recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno
2012. Legge di stabilita' regionale»; 
  Considerato che, in attuazione  del  citato  art.  59  della  legge
regionale n. 6/2009 la Giunta regionale, con deliberazione n. 200 del
10 giugno 2009, ha  approvato  il  modello  metodologico  procedurale
della valutazione ambientale strategica (VAS) di  piani  e  programmi
nel territorio della Regione siciliana; 
  Considerato altresi' che con l'articolo 11, comma 41,  della  legge
regionale n. 26/2012 sono stati abrogati i commi 3 e 4  del  suddetto
articolo 59 della legge regionale n. 6/2009; 
  Ritenuto  che,  in  conseguenza  di  detta  abrogazione,  si  rende
necessario rivedere il modello approvato con la  deliberazione  della
Giunta regionale n. 200/2009,  dovendosi  tenere  anche  conto  delle
modifiche  apportate  al  decreto  legislativo  n.  152/2006,  e,  in
particolare, di quelle recate dal decreto legislativo n. 128/2010; 
  Ritenuto necessario sostituire il predetto modello metodologico con
un provvedimento di natura regolamentare; 
  Vista la deliberazione della Giunta di Governo regionale n. 119 del
6 giugno 2014; 
  Visti i pareri resi dall'Ufficio legislativo e legale n. 13832  del
6 giugno 2013 e n. 21740 del 19 settembre 2013; 
  Visti i pareri resi dal Consiglio di  giustizia  amministrativa  n.
1289/2013 del 7 ottobre 2013 e n. 29/2014 del 14 gennaio 2014; 
  Su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
                   (art. 5 del D.lgs. n. 152/2006) 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente  regolamento  si  intende
per: 
    a) valutazione ambientale  di  piani  e  programmi,  nel  seguito
valutazione ambientale strategica (VAS), il processo che comprende lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita', l'elaborazione  del
rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la  valutazione
del  piano  o  del  programma,  del  rapporto  e  degli  esiti  delle
consultazioni, l'espressione di un  parere  motivato,  l'informazione
sulla decisione ed il monitoraggio; 
    b)   impatto   ambientale:    l'alterazione    qualitativa    e/o
quantitativa, diretta ed  indiretta,  a  breve  e  a  lungo  termine,
permanente e temporanea, singola e cumulativa,  positiva  e  negativa
dell'ambiente,  inteso  come  sistema  di  relazioni  fra  i  fattori
antropici, naturalistici, chimico-fisici,  climatici,  paesaggistici,
architettonici, culturali,  agricoli  ed  economici,  in  conseguenza
dell'attuazione sul territorio di piani  o  programmi  nelle  diverse
fasi della loro realizzazione, gestione  e  dismissione,  nonche'  di
eventuali malfunzionamenti; 
    c) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni  culturali
e  dai  beni  paesaggistici  in  conformita'  al  disposto   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42; 
    d) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di  pianificazione
e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati
dalla  Comunita'  europea,  nonche'  le  loro  modifiche,  che   sono
elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello nazionale, regionale
o locale oppure predisposti da  un'autorita'  per  essere  approvati,
mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e  che
sono  previsti   da   disposizioni   legislative,   regolamentari   o
amministrative; 
    e) rapporto ambientale: il documento del piano  o  del  programma
redatto in conformita' alle previsioni di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo n. 152/2006; 
    f) modifica: la variazione di un piano o programma approvato  che
possa produrre effetti sull'ambiente; 
    g) verifica di assoggettabilita' di  un  piano  o  programma:  la
verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto,  se  piani  o
programmi  ovvero   le   loro   modifiche,   possano   aver   effetti
significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla  fase  di
valutazione secondo le disposizioni di cui al  presente  regolamento,
considerato il diverso livello di sensibilita' ambientale delle  aree
interessate; 
    h) parere motivato: il provvedimento obbligatorio  con  eventuali
osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS,
espresso dall'autorita' competente sulla base dell'istruttoria svolta
e degli esiti delle consultazioni; 
    i) provvedimento di verifica:  il  provvedimento  obbligatorio  e
vincolante dell'autorita' competente  che  conclude  la  verifica  di
assoggettabilita'; 
    l) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui  compete
l'adozione  del  provvedimento  di  verifica  di   assoggettabilita',
l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di  piani
o programmi; 
    m) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che  elabora
il  piano  o  programma  soggetto  alle  disposizioni  del   presente
regolamento, ovvero nel caso in cui il  soggetto  che  predispone  il
piano o programma sia un diverso  soggetto  pubblico  o  privato,  la
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il  piano  o
programma; 
    n) proponente: il soggetto pubblico  o  privato  che  elabora  il
piano  o  programma   soggetto   alle   disposizioni   del   presente
regolamento; 
    o)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  le  pubbliche
amministrazioni e gli enti  pubblici  che,  per  le  loro  specifiche
competenze o responsabilita'  in  campo  ambientale,  possono  essere
interessati agli  impatti  sull'ambiente  dovuti  all'attuazione  dei
piani o programmi; 
    p)  consultazione:  l'insieme  delle  forme  di  informazione   e
partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico  e
del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella  valutazione
dei piani o programmi; 
    q) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche',  ai
sensi della legislazione vigente, le associazioni, le  organizzazioni
o i gruppi di tali persone; 
    r) pubblico interessato: il pubblico che subisce  o  puo'  subire
gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale  o  che
ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione
le  organizzazioni  non  governative  che  promuovono  la  protezione
dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti  dalla  normativa
statale vigente, nonche'  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.