(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 19 settembre 2014) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'articolo 14, primo comma, lettera p), dello Statuto della Regione siciliana; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto l'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009», con il quale si e' disposto che «Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4»; Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto l'articolo 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilita' regionale»; Considerato che, in attuazione del citato art. 59 della legge regionale n. 6/2009 la Giunta regionale, con deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, ha approvato il modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana; Considerato altresi' che con l'articolo 11, comma 41, della legge regionale n. 26/2012 sono stati abrogati i commi 3 e 4 del suddetto articolo 59 della legge regionale n. 6/2009; Ritenuto che, in conseguenza di detta abrogazione, si rende necessario rivedere il modello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 200/2009, dovendosi tenere anche conto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 152/2006, e, in particolare, di quelle recate dal decreto legislativo n. 128/2010; Ritenuto necessario sostituire il predetto modello metodologico con un provvedimento di natura regolamentare; Vista la deliberazione della Giunta di Governo regionale n. 119 del 6 giugno 2014; Visti i pareri resi dall'Ufficio legislativo e legale n. 13832 del 6 giugno 2013 e n. 21740 del 19 settembre 2013; Visti i pareri resi dal Consiglio di giustizia amministrativa n. 1289/2013 del 7 ottobre 2013 e n. 29/2014 del 14 gennaio 2014; Su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni (art. 5 del D.lgs. n. 152/2006) 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica (VAS), il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; b) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonche' di eventuali malfunzionamenti; c) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; d) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche, che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152/2006; f) modifica: la variazione di un piano o programma approvato che possa produrre effetti sull'ambiente; g) verifica di assoggettabilita' di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni di cui al presente regolamento, considerato il diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; h) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita' competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni; i) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorita' competente che conclude la verifica di assoggettabilita'; l) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani o programmi; m) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni del presente regolamento, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma; n) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni del presente regolamento; o) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilita' in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi; p) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani o programmi; q) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; r) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.